Tra gli strumenti di tutela e segregazione del patrimonio personale di un soggetto entrano di diritto le polizze di assicurazione che in questi ultimi anni hanno avuto un discreto successo.
E’ importante sottolineare che solo alcuni tipi di polizze assicurative possono garantire la tutela patrimoniale e, a questo proposito, dobbiamo fare una netta distinzione tra le polizze vita e i contratti di capitalizzazione.
Le polizze vita hanno una funzione prevalentemente previdenziale che prevede il trasferimento delle responsabilità dovute al rischio della vita dell’assicurato, all’ assicurazione. Le tipologie di polizza vita esistenti sul mercato sono:
- Assicurazioni per il caso vita che prevedono il diritto per l’assicurato di beneficiare di un capitale,o di una rendita se, alla scadenza del contratto stesso, il contraente sia ancora in vita;
- Assicurazione per il caso morte se il contratto prevede il diritto al pagamento di un capitale, o una rendita, a chi resta, in caso di decesso dell’assicurato;
- Assicurazioni miste se il contratto prevede entrambe le cose;
I contratti di capitalizzazione, invece, sono contratti di natura esclusivamente finanziaria che garantiscono un premio, al termine della polizza, maggiorato degli interessi maturati. Non rientrano quindi nel campo delle polizze vita in quanto non sono dipendenti da fattori esterni che coinvolgono la vita del contraente e non forniscono quindi alcuna separazione patrimoniale.
Restando nel tema della protezione del patrimonio, il codice civile dice che le somme dovute dalle assicurazioni a contraenti e beneficiari di polizze vita sono impignorabili e insequestrabili sia per le assicurazioni stipulate a proprio favore che per quelle stipulate a favore di terzi.
Non potranno quindi, MAI esercitare azioni legali sulle polizze vita in essere i creditori del contraente e/o del beneficiario che avanzino un credito nei confronti di uno dei due soggetti perché nel periodo di esistenza in essere della polizza, i capitali trasferiti ad essa divengono di proprietà della compagnia assicurativa e, quindi, separate completamente dal patrimonio del contraente e del beneficiario.
Tale protezione esiste ed è valida se tali atti, o contratti assicurativi, non vengono fatti in pregiudizio ai creditori, quindi esplicitamente per sottrarre capitali ad essi. In tal caso gli stessi creditori potranno promuovere azioni revocatorie su tali importi.
E’ ancora utile sottolineare che tale protezione, e quindi separazione del patrimonio posta in essere tramite polizza assicurativa, resterà valida SOLTANTO prima che la compagnia assicurativa non corrisponda tali importi al contraente o ad un terzo beneficiario. Infatti, nel momento in cui le somme vengono versate dalla compagnia assicurativa al beneficiario, questi importi tornano a confondersi con il Patrimonio totale del soggetto che li incassa tornando, quindi, aggredibili da parte dei creditori e del Fisco.
Oltre ad avere la funzione di protezione del capitale le polizze vita hanno anche un’altra duplice funzione che consente di risparmiare soldi in tasse ed imposte infatti è possibile dedurre il 19% dei premi pagati all’ assicurazione calcolata su un ammontare massimo di 530 euro annui a condizione che i contratti stipulati o rinnovati dal 2001 abbiano ad oggetto:
- il rischio di morte;
- o invalidità permanente non inferiore al 5%;
ma soprattutto su di esse il beneficiario non paga alcuna imposta al momento dell’attribuzione, consentendo quindi per quegli importi di bypassare in qualche modo le tasse di successione.